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Tribunale di Perugia, 14 Maggio 2024, n. 772/2024

Rettifica comparativa del bilancio e prezzo della quota tra soci estraneo all’interesse sociale

Tribunale di Perugia, 14 Maggio 2024, n. 772/2024
Rettifica comparativa del bilancio e prezzo della quota tra soci estraneo all’interesse sociale

La delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. può recepire costi di competenza dell’esercizio precedente e incidere così sul parametro contrattuale del prezzo dovuto dal socio di maggioranza per acquistare la residua partecipazione del socio di minoranza, e non è invalida per conflitto di interessi né per abuso della maggioranza, perché la determinazione del corrispettivo della cessione di quote tra soci è irrilevante per la società ed estranea ai diritti societari del socio di minoranza, mentre l’approvazione di un bilancio redatto secondo dati corretti risponde all’interesse sociale [bilancio 2018 che rettifica a fini comparativi i dati 2017 per recepire diritti di negoziazione fatturati dal socio di maggioranza, concessionario esclusivo della pubblicità e promissario acquirente del 49% a un prezzo commisurato all’EBITDA 2017, con azzeramento di quest’ultimo].

Non è nulla per illiceità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., la delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. che rettifica ai soli fini comparativi il patrimonio netto dell’esercizio precedente per recepire un costo di competenza di quell’esercizio non rilevato né accantonato, quando il costo sia effettivamente esistente e imputabile all’esercizio precedente, anche se la rettifica sia stata eseguita con modalità tecniche non del tutto corrette.

Il costo di esistenza certa ma di ammontare non ancora determinato alla chiusura dell’esercizio, connesso a obbligazioni già assunte, va imputato per competenza all’esercizio di riferimento, come fattura da ricevere o mediante accantonamento a un fondo per oneri secondo il principio contabile OIC 31, e la sua mancata rilevazione impone una rettifica nel bilancio dell’esercizio in cui l’errore è individuato, con valenza ai soli fini comparativi perché non sostituisce il bilancio già approvato e depositato.

La clausola dello statuto di s.r.l. che consente lo svolgimento delle riunioni con strumenti audiovisivi a distanza ne legittima l’uso senza imporlo, sicché la società non è tenuta a prevedere in ogni caso, in prima e in seconda convocazione, la partecipazione a distanza, e l’omessa previsione di tale modalità non vizia la convocazione dell’assemblea in mancanza di una specifica richiesta del socio.

La mancata nomina del nuovo organo amministrativo per difetto del quorum statutario e la conseguente prorogatio degli amministratori in carica non rendono invalida la delibera per compromissione dei diritti del socio che sia anche amministratore, perché la prorogatio è un istituto previsto dalla legge, l’amministratore può sempre dimettersi e la qualità di amministratore non incide sui poteri di controllo spettanti al socio ai sensi dell’art. 2476 c.c., dato che il diritto di informazione dell’amministratore trova fonte nei poteri-doveri inerenti alla funzione e nell’obbligo di agire in modo informato.

Il termine per l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. decorre quanto meno dall’approvazione assembleare e, più esattamente, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., anche quando il bilancio sia approvato nel testo del progetto predisposto dal consiglio di amministrazione, e la decorrenza non può quindi essere anticipata alla data di approvazione del progetto.

Il socio assente o dissenziente può impugnare la delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. anche se, al momento della notificazione dell’atto introduttivo, era legale rappresentante della società, e l’eventuale difetto di perfezionamento della notificazione è comunque sanato dalla costituzione in giudizio della società.

Ai fini dell’invalidazione della delibera assembleare per conflitto di interessi è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società, sicché rileva soltanto il conflitto tra un interesse non sociale del socio e l’interesse della società, e non il contrasto di interessi tra i soci.

L’abuso della maggioranza è ravvisabile soltanto quando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società e costituisca una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società, perché il voto dei soci di maggioranza è ispirato a un interesse antitetico a quello sociale, ovvero quando la delibera sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei medesimi soci diretta a ledere i diritti spettanti uti singuli ai soci di minoranza.

Gli accertamenti compiuti in sede penale e sfociati in un provvedimento di archiviazione non fanno stato nel giudizio civile, ma possono essere valutati dal giudice al pari di qualsiasi altro elemento probatorio.

Data Sentenza: 14/05/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Teresa Giardino
Registro: RG 6179 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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