Il danno risarcibile dagli amministratori per l’omesso versamento di imposte e ritenute non coincide con il tributo, che la società avrebbe comunque dovuto sopportare, ma con sanzioni, interessi e aggi maturati per il ritardo, e l’incapienza non li esonera perché essi devono allora porre la società in liquidazione anziché finanziarne l’attività con l’inadempimento fiscale, sicché risponde, per gli interessi maturati durante la sua carica, anche l’amministratore subentrato che non abbia pagato, impugnato o rateizzato il debito già accertato né provveduto allo scioglimento [cooperativa di facchinaggio fallita nel 2016, con IVA e ritenute 2007-2010 non versate e interessi e aggi insinuati al passivo per circa 1.235.000 euro, ripartiti secondo la durata delle cariche].
L’irregolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé causa di danno al patrimonio sociale, ma lo diventa quando le scritture attestano crediti che non possono essere riscossi per la mancanza dei relativi giustificativi, sicché il liquidatore che abbia iscritto nella situazione patrimoniale finale crediti verso clienti di ingente ammontare, negati dai debitori, e non abbia consegnato al curatore la documentazione e la relazione esplicativa promesse risponde di un danno pari al valore nominale di quei crediti, ridotto equitativamente del 25% in ragione dell’alea della loro esazione.
La cessazione dalla carica dei componenti del consiglio di amministrazione è opponibile ai terzi, e quindi anche ai fini dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, solo dall’iscrizione nel registro delle imprese, che prevale sulle risultanze di atti endosocietari privi di data certa, sicché il consigliere che affermi di essere decaduto alla scadenza del primo triennio resta esposto all’azione e il termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale decorre dall’iscrizione della cessazione, mentre chi intenda far valere una diversa situazione di fatto deve ottenere la cancellazione dell’iscrizione.
Quando le condotte addebitate agli amministratori integrano il reato di bancarotta per distrazione, il più lungo termine di prescrizione del reato si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., sia all’azione sociale sia all’azione dei creditori sociali esercitate dal curatore, indipendentemente dalla promozione del processo penale e previo accertamento incidentale del reato da parte del giudice civile, mentre per l’azione dei creditori il dies a quo si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento e il solo mancato deposito dei bilanci successivi a un ultimo bilancio chiuso in utile non prova un’anteriore e oggettivamente percepibile insufficienza patrimoniale.
Sono amministratori di fatto, e rispondono in solido con gli amministratori di diritto, i soci che, muniti di delega a operare sull’unico conto corrente sociale, abbiano gestito con continuità le risorse della società disponendo bonifici privi di causa a favore propri e di cooperative a loro riconducibili, mentre i consiglieri privi di delega che abbiano lasciato l’intera gestione agli amministratori di fatto senza alcun controllo sull’impiego delle risorse e sull’adempimento degli obblighi fiscali rispondono per violazione del dovere di vigilanza, e l’amministratore di diritto non può invocare il carattere solo formale della propria carica.
La polizza di responsabilità civile professionale del ragioniere commercialista che esclude dalla garanzia le perdite derivanti da incarichi di amministratore di società non copre la responsabilità dell’assicurato per l’attività di liquidatore, equiparato all’amministratore per effetto del rinvio dell’art. 2489 c.c., e l’assicurato che non abbia dato avviso del sinistro né dopo la richiesta di rinvio a giudizio penale né dopo il sequestro conservativo perde la garanzia ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., mentre la sola notifica degli atti del processo penale senza costituzione di parte civile non fa decorrere la prescrizione dell’art. 2952, comma 3, c.c.