La clausola dello statuto consortile secondo cui la durata dell’ente, fissata fino a una certa data, «verrà prorogata fino all’esaurimento dello scopo consortile» va interpretata, in base al criterio di conservazione dell’art. 1367 c.c., come attributiva di una mera facoltà di proroga, perché un automatismo priverebbe di portata il termine fisso, sicché la delibera che alla scadenza stabilisce un nuovo termine determinato integra una modifica statutaria e va annullata se adottata senza la maggioranza qualificata prevista dallo statuto [consorzio di gestione tra i proprietari degli immobili di un centro direzionale, con durata statutaria fino al 2019 e proroga al 2025 deliberata con circa 552 millesimi anziché con i due terzi richiesti].
Alla scadenza del termine statutario di durata, l’assemblea del consorzio il cui statuto ne preveda la prosecuzione fino all’esaurimento dello scopo può, anche a maggioranza ordinaria, soltanto prendere atto della permanenza dello scopo consortile e far così proseguire l’ente a tempo indeterminato, ma non ha il potere di sostituire al termine originario un nuovo termine fisso al quale ricollegare un’ulteriore valutazione sulla prorogabilità, perché tale potere non è conferito da alcuna norma statutaria e la deliberazione che lo esercita si risolve in una modifica dello statuto soggetta alla maggioranza qualificata.
Lo statuto di un consorzio, in quanto atto negoziale plurilaterale, si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare riguardo ai criteri oggettivi degli artt. 1366 ss. c.c., sicché, quando una clausola accosta in modo ambiguo un termine temporale e un termine funzionale di durata, va preferita la lettura che conserva effetto a entrambe le previsioni e attribuisce al termine fisso la funzione di durata minima vincolante per tutti i titolari degli immobili del comprensorio, salva la successiva prosecuzione dell’ente in ragione della persistenza dello scopo.