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Tribunale di Bolzano, 19 Giugno 2024, n. 670/2024

Noleggio di veicoli, il corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative come clausola penale vessatoria

Tribunale di Bolzano, 19 Giugno 2024, n. 670/2024
Noleggio di veicoli, il corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative come clausola penale vessatoria

La clausola delle condizioni generali di noleggio di autoveicoli che, per ogni sanzione amministrativa notificata al locatore, addebita al consumatore un importo qualificato come corrispettivo di un servizio di gestione e assistenza ha natura di clausola penale, o comunque di «altro titolo equivalente» ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., perché le attività così remunerate, cioè la raccolta e la trasmissione dei dati all’ente accertatore e al cliente e la gestione interna della pratica, rispondono all’interesse del professionista e non a un interesse del locatario rilevante ai sensi dell’art. 1174 c.c. [azione inibitoria promossa da un’associazione di consumatori contro una società di autonoleggio, avente a oggetto la clausola che prevedeva un addebito di 55 euro, poi riformulato come corrispettivo di 20 euro oltre IVA, per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, e la penale di 50 euro per la mancata riconsegna del veicolo con il pieno di carburante].

È vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons. la clausola che addebita al consumatore, per ogni sanzione amministrativa notificata al locatore del veicolo, un importo manifestamente sproporzionato rispetto al solo costo effettivo di gestione della pratica causalmente connesso all’inadempimento del locatario, perché trasferisce sul consumatore un costo che il professionista sostiene nel proprio interesse, e nella quantificazione non possono essere computati i costi e i rischi derivanti dalle incertezze applicative dell’art. 196 d.lgs. 285/1992 sulla responsabilità solidale del proprietario, dalla prassi degli enti accertatori di notificare i verbali alla società di noleggio o dalle scelte difensive di quest’ultima, in quanto non imputabili al cliente.

La clausola che, in caso di riconsegna del veicolo senza il livello di carburante iniziale, addebita al consumatore una penale oltre al costo del rifornimento non è sottratta al giudizio di vessatorietà dall’art. 34 cod. cons. per il fatto che l’obbligo di restituzione discenda dall’art. 1590 c.c., perché la penale ricollega alla violazione di tale obbligo un effetto ulteriore non previsto dalla legge, ed è d’importo manifestamente eccessivo quando sia pari a un multiplo rilevante del prezzo che il professionista richiede per un servizio facoltativo di rifornimento sostanzialmente identico, prezzo che già include un margine di guadagno, pur tenuto conto della funzione deterrente e dei maggiori oneri dell’intervento non programmato.

Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2023 le disposizioni sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori si applicano a tutte le azioni proposte a partire dal 25 giugno 2023, anche quando riguardino clausole inserite in contratti conclusi o applicate prima di tale data, perché hanno natura processuale e seguono il principio «tempus regit actum», mentre la limitazione alle sole violazioni verificatesi da quella data riguarda esclusivamente l’interruzione della prescrizione di cui all’art. 140-duodecies cod. cons., e l’ente legittimato agisce senza bisogno di un mandato dei consumatori e senza dover provare il danno subito dai singoli.

Nell’azione rappresentativa inibitoria il divieto di utilizzo delle clausole vessatorie si estende sia al loro inserimento, o all’inserimento di clausole analoghe, nei contratti futuri sia alla loro applicazione nei contratti già conclusi, e tra le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni ai sensi dell’art. 140-octies, comma 7, cod. cons. il giudice può imporre al professionista una comunicazione individuale, da limitare ai consumatori cui le clausole siano state applicate con richiesta di pagamento e da corredare dell’informazione sul diritto al rimborso, mentre non occorre un accertamento giudiziale dell’interruzione della prescrizione, che ai sensi dell’art. 140-duodecies cod. cons. opera ex lege.

Accertato il carattere vessatorio di una clausola penale inserita nelle condizioni generali di un contratto con il consumatore, il giudice non può ridurne l’importo ad equità ai sensi dell’art. 1384 c.c. ma deve dichiararne la nullità, che è nullità di protezione e parziale ai sensi dell’art. 36, comma 1, cod. cons., e l’accertamento prescinde dalla verifica se e quando la clausola sia stata in concreto applicata ai singoli consumatori.

Data Sentenza: 19/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Elena Covi
Relatore: Birgit Fischer
Registro: RG 3487 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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