La concorrenza sleale parassitaria prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c. va accertata con una valutazione complessiva e unitaria delle condotte del concorrente, e non con un esame analitico e disgiunto di ciascuna, sicché commette l’illecito l’imprenditore che opera sulla scia dell’impresa concorrente proponendo sul mercato prodotti identici, ricalcando pedissequamente le iniziative commerciali e promozionali da essa precedentemente assunte e utilizzandone il materiale fotografico e pubblicitario, così avvantaggiandosi dei minori costi derivanti dall’assenza dei corrispondenti investimenti, anche quando i singoli prodotti, considerati isolatamente, siano frutto di un’imitazione in sé lecita e la ripresa del listino, del sito web o degli slogan appaia di per sé priva di autonomo rilievo [impresa individuale produttrice di accessori in metallo per bandiere e pennoni, attiva a circa dieci chilometri dalla società concorrente, che aveva inserito nel proprio catalogo cartaceo e online fotografie tratte dal catalogo di questa, adottato slogan identici, ripreso a breve distanza offerte e iniziative promozionali, imitato la struttura del sito e del listino e usato confezioni simili, condannata in appello al risarcimento di 42.000 euro per sviamento di clientela].
L’accordo con il quale l’impresa e il dante causa del concorrente, poi subentrato nell’azienda, abbiano rimesso reciprocamente le querele e rinunciato alle pretese risarcitorie connesse a precedenti contestazioni non esclude la responsabilità per concorrenza sleale parassitaria del successore, perché da esso non può desumersi alcuna autorizzazione all’esercizio di un’attività concorrenziale contraria ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c.
La riproduzione nel catalogo del concorrente di fotografie tratte dal catalogo dell’impresa concorrente può ritenersi provata, anche in mancanza di prova della provenienza diretta dei file digitali, sulla base di una relazione tecnica di parte non specificamente contestata che rilevi l’identità dei riflessi delle superfici metalliche e della posizione e intensità delle fonti di luce e delle ombre, elementi praticamente impossibili da ricostruire in uno scatto diverso, tanto più quando il concorrente abbia spontaneamente rimosso le immagini contestate prima ancora del provvedimento cautelare.
L’omessa proposizione del reclamo avverso il provvedimento d’urgenza emesso ex art. 700 c.p.c. rende definitivi i suoi effetti sul piano esecutivo ma non genera alcun accertamento idoneo a passare in giudicato sulla sussistenza del diritto fatto valere in sede cautelare e sulla sua violazione, sicché il giudice del merito investito dell’azione risarcitoria per concorrenza sleale può escludere l’illecito che lo stesso ufficio aveva ritenuto sussistente in sede cautelare.
In tema di concorrenza sleale, la prova documentale del calo del fatturato realizzato verso i clienti passati al concorrente dopo l’avvio delle condotte illecite è sufficiente a dimostrare il pregiudizio da sviamento di clientela e il suo nesso causale con l’illecito, e il danno risarcibile si determina applicando al fatturato perduto la percentuale minima di utile desumibile dai documenti di costo e di prezzo prodotti, limitatamente al periodo per il quale la perdita risulti provata, con rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dalla fine di tale periodo.