La decisione dell’assemblea della società a responsabilità limitata adottata dopo che il presidente ha impedito a soci presenti di esercitare il voto è invalida ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. anche se i voti esclusi non sarebbero stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza, perché l’invalidità discende dalla difformità dalla legge o dall’atto costitutivo e la cosiddetta prova di resistenza opera solo nelle ipotesi previste dalla legge, come il voto del socio in conflitto di interessi o i voti invalidi o erroneamente conteggiati ex art. 2377, comma 5, n. 2, c.c., che presuppongono un voto espresso ma viziato, mentre il voto illegittimamente impedito, se espresso, sarebbe stato valido [società consortile a responsabilità limitata operante come gruppo di azione locale, nella quale il presidente dell’assemblea in seconda convocazione del 18 maggio 2015, chiamata a nominare il consiglio di amministrazione, confermare i compensi e approvare il bilancio, esclude dal voto due soci titolari del 29,8% del capitale e il consiglio è eletto con il 39,95% del capitale].
Il diritto del socio di società a responsabilità limitata di partecipare alle decisioni con un voto proporzionale alla sua partecipazione non può essere limitato fuori dai casi previsti dalla legge o dallo statuto, sicché il presidente dell’assemblea non può escludere dal voto soci regolarmente intervenuti per il fatto che essi non abbiano dato seguito all’invito degli organi sociali a dismettere la parte della partecipazione eccedente la soglia richiesta da un bando pubblico ai fini del mantenimento di un incarico della società.
È legittimato a impugnare la decisione assembleare della società a responsabilità limitata ogni socio che non vi abbia consentito, compreso quello che, presente in assemblea, se ne sia allontanato prima della votazione senza opporsi alla deliberazione o al quale il presidente abbia impedito di votare, perché l’art. 2479-ter c.c., anche attraverso il richiamo all’art. 2378 c.c., riconosce l’impugnazione ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, mentre l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.