L’obiettiva gravità e illegittimità della condotta che ha giustificato l’adozione di un provvedimento di esclusione del socio di una società cooperativa, costituisce elemento da sé solo sufficiente a negare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento stesso, a nulla rilevando che tale condotta possa costituire una reazione contro presunte condotte scorrette attuate dal consiglio di amministrazione ai danni del socio escluso.