Nell’azione sociale di responsabilità di amministratori di s.r.l., la società deve essere considerata contraddittore necessario dell’azione promossa dal socio, alla luce di quanto disposto dall’art. 2476 co. 4 c.c. laddove prevede che in caso di accoglimento della domanda la società sia tenuta a rimborsare agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti (salvo poi il diritto di regresso nei confronti degli amministratori).
Se vi sono ragioni di urgenza si potrà nominare un curatore speciale che rappresenti la società fino al suo subentro. Il provvedimento di nomina del curatore speciale, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., può essere emesso dal Presidente del Tribunale nella sola ipotesi in cui ciò sia correlato alla necessità di instaurazione di un giudizio, mentre deve ravvisarsi il potere di cognizione, e quindi la competenza del giudice assegnatario, per quanto concerne l’istanza ex art. 78 c.p.c. proposto in pendenza di procedimento (in questo senso, Cass. n. 7632/2015).