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Tribunale di Milano, 10 Maggio 2016, n. 5791/2016

Sottrazione massiva di file aziendali riservati del concorrente tramite un ex dipendente

Tribunale di Milano, 10 Maggio 2016, n. 5791/2016
Sottrazione massiva di file aziendali riservati del concorrente tramite un ex dipendente

Costituiscono informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le note tecniche di dettaglio riferite a specifici prodotti del titolare, la cui particolare, precisa e specifica combinazione di conoscenze è ignota agli esperti del settore e ha valore economico, quando il titolare abbia adottato misure idonee a mantenerle segrete [quali un protocollo di gestione della rete aziendale con password e diversi livelli di accessibilità]. L’impresa sui cui computer e server aziendali sia reperita un’ingente mole di file sottratti al concorrente [codici sorgente, schemi progettuali, specifiche tecniche, documenti commerciali riservati, copiati da un dipendente proveniente dal concorrente], dei quali ha avuto la piena e indisturbata disponibilità, viola i diritti esclusivi di quest’ultimo sul software e sul know-how.

Anche ove non sia provata la titolarità di informazioni riservate o di diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi per elaboratore, la copiatura massiva di una mole ingente di dati e informazioni riconducibili a un concorrente, tale da coincidere sostanzialmente con il suo intero patrimonio informativo aziendale, integra una forma di concorrenza sleale.

Accertata la sottrazione delle informazioni aziendali del concorrente, l’inibitoria del loro utilizzo, assistita da penale, prescinde dalla prova del danno; le domande di risarcimento e di pubblicazione della sentenza vanno invece respinte quando manchi la prova di qualunque utilizzo o tentativo di impiego del materiale illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio per il titolare.

Lo storno di dipendenti richiede la prova dell’animus nocendi del concorrente, desumibile da comportamenti attivi idonei a interferire con la libera scelta dei lavoratori, quali l’erogazione o la promessa di incentivi impropri, la denigrazione del precedente datore di lavoro o contatti pressanti per orientarne il convincimento. Il solo passaggio immediato al concorrente, a breve distanza di tempo, di due dipendenti dimissionari senza preavviso e non vincolati da patti di non concorrenza è insufficiente a dimostrarlo.

Data Sentenza: 10/05/2016
Carica: Presidente
Giudice: Marina Anna Tavassi
Relatore: Pierluigi Perrotti
Registro: RG 4821 / 2011
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Omar Cesana
Omar Cesana

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.

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