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Tribunale di Milano, 11 Marzo 2016

Contraffazione di modello di fatto e di disegno comunitario

Tribunale di Milano, 11 Marzo 2016
Contraffazione di modello di fatto e di disegno comunitario

La domanda di accertamento di contraffazione rispetto a un modello di fatto proposta nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c. non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva del giudizio avente ad oggetto la richiesta di tutela di un’esclusiva fondata su un disegno/modello registrato. Essa rappresenta semmai una mera modifica della domanda inizialmente proposta volta ad ottenere la tutela del diritto affermato (quello di esclusiva all’uso del modello/disegno industriale), in prima battuta in quanto rinveniente da una “registrazione”, e successivamente – stante la contestazione di validità di detto titolo – in quanto rinveniente da un “fatto” quale la divulgazione di articoli riproducenti un disegno nuovo e dotato di efficacia individualizzante, suscettibile – ex art. 34 c.p.i. e art. 7 paragrafo 2 lett. b) del Reg. Modello Comunitario (RCD) 6/2012 – di fondare, comunque, detta tutela.

La ratio degli art. 34 c.p.i. e art. 7 del Reg. CE n. 6/2002 è di impedire che siano opponibili al titolare del diritto atti di divulgazione del modello o del disegno che questi abbia effettuato nei 12 mesi dalla domanda della registrazione (o che abbiano compiuto terzi , contro l’autore del disegno, nello stesso periodo, che in quanto tali si considerano un abuso); si tratta di un termine di tolleranza garantito a coloro che intendano verificare il successo del modello sul mercato prima di provvedere alla registrazione nazionale o comunitaria, con le spese e gli oneri che ciò comporta.

La contraffazione di un bene e la sua commercializzazione determinano la perdita attuale e/o potenziale di clientela e vanificano gli sforzi compiuti da chi ne è stato vittima per ottenere la privativa (spese di ricerca e registrazione) e per lanciare il prodotto sul mercato (spese di promozione), provocando un danno patrimoniale e un danno all’immagine dell’imprenditore, che, anche attraverso la capacità distintiva di quel bene, intendeva rafforzare la sua possibilità di penetrazione del mercato.

Data Sentenza: 11/03/2016
Registro: RG 41785 / 2009
Allegato:
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Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Francesca Milani
Francesca Milani

IP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in Internet. Dall'aprile 2017 è cultore della materia di diritto industriale presso l'Università Cattolica. Nel luglio 2017 ha conseguito un Master in Diritto della Proprietà Intellettuale. E' autrice di alcune pubblicazioni in materia di marchi e collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2016.

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