L’uso del proprio patronimico coincidente con l’altrui marchio per contraddistinguere la propria attività deve essere considerato legittimo se conforme alla correttezza professionale, circostanza da ritenere sussistente qualora l’utilizzo avvenga a fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte, il che esclude l’utilizzo a meri fini pubblicitari, come tali finalizzati esclusivamente a contraddistinguere presso il pubblico i servizi resi mediante l’impiego di un determinato patronimico.
In particolare l’uso del patronimico deve essere considerato legittimo se: 1) caratterizzato da modalità grafiche che prevedano l’uso di caratteri di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello delle altre parole che necessariamente devono essere presenti; 2) il patronimico non risulti evidenziato mediante segni distintivi quali l’utilizzo del grassetto o di colorazioni particolari; 3) il patronimico occupi una parte minoritaria della denominazione; 4) il patronimico sia accompagnato dalla presenza di altri elementi testuali quali “by” o “di”, che siano chiaramente ed univocamente idonei ad indicare la provenienza dei servizi dalla specifica persona a cui il patronimico si riferisce; 5) il patronimico sia completo del nome e del cognome, qualora la spendita di entrambi sia maggiormente idonea ad evitare confusione.