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Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2017, n. 1743/2017

Prevalenza della delibera assembleare sul compenso dell’amministratore di s.r.l. rispetto agli accordi tra amministratori

Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2017, n. 1743/2017
Prevalenza della delibera assembleare sul compenso dell’amministratore di s.r.l. rispetto agli accordi tra amministratori

Ai fini della determinazione del compenso dell’amministratore delegato di s.r.l. assume rilievo prioritario il rapporto organico che lega la società ai suoi organi, rispetto agli accordi intercorsi tra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione [come un c.d. employment agreement che preveda un compenso inferiore]. Si applicano quindi la norma che demanda all’assemblea ordinaria la determinazione del compenso degli amministratori, qualora lo statuto nulla stabilisca (art. 2364 n. 3 c.c.), e il principio per cui, in mancanza di tale determinazione, il compenso è stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.; l’amministratore ha pertanto diritto all’integrazione dei compensi percepiti fino alla misura deliberata dall’assemblea, nei limiti della prescrizione quinquennale, e il relativo credito può essere compensato con il risarcimento dovuto alla società per gli addebiti di mala gestio accertati.

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, cioè indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento. A fronte di una contestazione sufficientemente dettagliata di esborsi iscritti in bilancio, l’amministratore deve allegare e provare la loro destinazione, producendo la relativa documentazione o almeno indicandola ai fini di una richiesta di esibizione; in mancanza, gli esborsi privi di adeguata giustificazione integrano una diminuzione del patrimonio sociale che egli è tenuto a reintegrare.

La spesa sostenuta dall’amministratore delegato per un’operazione eccentrica rispetto al consueto perimetro di operatività della società e incompatibile con l’oggetto sociale [quale l’acquisto di un macchinario per la produzione da parte di una società dedita alla sola commercializzazione] richiede quanto meno l’autorizzazione del consiglio di amministrazione e, in sua mancanza, costituisce una lesione del patrimonio sociale che l’amministratore deve reintegrare. La scelta di finanziare un progetto di sviluppo commerciale condiviso con gli altri amministratori va invece valutata ex ante, e il suo esito negativo è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità.

L’iscrizione in bilancio di poste attive gonfiate da fatturazioni asseritamente false fonda la responsabilità dell’amministratore soltanto se sono allegati specifici pregiudizi derivati alla società o a terzi dalla carenza di veridicità del bilancio. L’emersione delle perdite, che rappresentano comunque l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, è insufficiente a integrare un danno risarcibile, e il danno è insussistente quando la condotta riguarda un progetto di bilancio che l’assemblea non ha approvato.

Il riconoscimento di debito rilasciato dall’amministratore [dopo la revoca] è inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria della società pari all’importo della fattura emessa dal terzo, quando la fattura non è stata pagata e presumibilmente non lo sarà; restano in astratto risarcibili danni di diversa natura, come le spese legali sostenute per contestare la pretesa del terzo, purché specificamente allegati e provati.

La responsabilità del professionista incaricato della consulenza fiscale e societaria della società ha natura contrattuale e trova fondamento nell’incarico professionale conferito e negli obblighi assunti, e resta estranea al rapporto gestorio che lega la società ai propri amministratori. Al consulente privo di incarichi di vigilanza o di revisione contabile è quindi inaddebitabile il mancato controllo della corrispondenza delle poste iscritte in bilancio alla contabilità e dell’attendibilità della contabilità stessa.

La natura degli addebiti riconosciuti a carico dell’amministratore delegato, consistenti in spese indebitamente rimborsate o prive di giustificazione, impedisce di estendere la responsabilità agli altri componenti del consiglio di amministrazione [in assenza di obblighi di vigilanza sull’operato del delegato e di specifiche allegazioni nei loro confronti].

La partecipazione dell’amministratore o del consulente a società operanti nel medesimo settore è insufficiente, di per sé, a costituire indice univoco dell’effettiva attuazione di atti di concorrenza sleale ai danni della società, in difetto di allegazione delle singole condotte e delle conseguenze dannose.

Data Sentenza: 13/02/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 82054 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Caterina Pasquariello
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