Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest’ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti richiede un’iniziativa della società nella persona dei suoi amministratori e, di conseguenza, la richiesta di rimozione dalla carica di amministratori della prima società non contribuirebbe in alcun modo al raggiungimento di tale risultato.
E’ destituito di fondamento il provvedimento di revoca dei due amministratori della S.n.c., richiesto ex art. 700 c.p.c., per totale mancanza del nesso di strumentalità tra il pericolo che si intende tutelare (la risoluzione del contratto di locazione) e il provvedimento di urgenza richiesto (rimozione dei due amministratori).