Quando la società agisce in responsabilità contro gli amministratori per una scelta gestoria [di investimento, condivisa con l’ente pubblico controllante e da questo diretta per finalità di interesse pubblico] la cui progettazione ed esecuzione sono state affidate, come richiesto dalla natura dell’operazione, a professionisti esterni, essa deve dedurre e provare che tali professionisti fossero incompetenti o inattendibili, o che della loro inadeguatezza sussistessero evidenti campanelli d’allarme di cui gli amministratori potevano e dovevano avvedersi. Non è censurabile la scelta degli amministratori che abbiano deciso confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza dei professionisti cui si sono affidati, quando le valutazioni di questi non potessero all’epoca ritenersi arbitrarie né manifestamente errate sotto il profilo tecnico e finanziario; restano estranee al giudizio di responsabilità civile le valutazioni politiche e amministrative del successivo insuccesso finanziario dell’operazione.
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (c.d. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, cioè della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
La società a responsabilità limitata è legittimata a proporre l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c. La tesi che riserva tale azione ai soli soci si fonda su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ed è superata dall’opposto orientamento consolidato, secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella, originaria e generale, dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori.
La giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità per i danni cagionati dagli organi sociali al patrimonio di una società partecipata da enti pubblici sussiste soltanto per le società in house, cioè costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a un controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui propri uffici. Appartiene pertanto al giudice ordinario l’azione di responsabilità promossa da una società di capitali di diritto privato [interamente partecipata, direttamente e indirettamente, da un ente territoriale e soggetta alla sua direzione e controllo] priva di tali caratteristiche statutarie.
La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché essi restano in carica.
Il difetto di autorizzazione dei soci all’azione sociale di responsabilità, che incide sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della società, è sanato dalla successiva deliberazione dei soci adottata nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c.