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Tribunale di Milano, 2 Ottobre 2019

Interpretazione del contratto

Tribunale di Milano, 2 Ottobre 2019
Interpretazione del contratto

Quando l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole “non svaluta l’elemento letterale del contratto”, pertanto, qualora la lettera della convenzione riveli – per le espressioni adoperate, con chiarezza ed univocità – la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, non è ammissibile una diversa interpretazione.

Solo quando le espressioni letterali del contratto non siano chiare, precise ed univoche è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui agli art. 1362 e ss. c.c., a venti carattere sussidiario e complementare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/10/2019
Registro: RG 20838 / 2016
Allegato:
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Data: 30/03/2020
Massima a cura di: Rocco Antonini
Rocco Antonini

Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato

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