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Tribunale di Bologna, 18 Novembre 2019

Cessione di quote e mancanza di qualità essenziali

Tribunale di Bologna, 18 Novembre 2019
Cessione di quote e mancanza di qualità essenziali

In tema di vendita di azioni (e quote) di società di capitali, la differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella considerata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione,  si traduce in una mancanza di qualità essenziali, qualora il prezzo era stato parametrato sul valore del patrimonio netto risultante dalle scritture contabili contenenti informazioni gravemente inesatte. In tali casi non assume rilievo il fatto che nel contratto di cessione non fosse stata prestata garanzia in ordine al valore del patrimonio sociale, in quanto a ricomprendere i beni sociali nell’oggetto del contratto è sufficiente che l’affidamento del cessionario nella sussistenza di una certa consistenza patrimoniale sia giustificato alla stregua del principio di buona fede per aver confidato nella veridicità delle scritture contabili messe a disposizione dal cedente.

Ai fini dell’accertamento del dolo contrattuale, si deve escludere che la falsità del bilancio rilevi ex se come prova del dolo e che le dichiarazioni menzognere integrano l’ipotesi del raggiro, qualora rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 18/11/2019
Registro: RG 7506 / 2015
Allegato:
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Data: 16/05/2021
Massima a cura di: Maddalena Vaiano
Maddalena Vaiano

Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo

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