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Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2020

Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2020
Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c.

Non può affermarsi che l’esercizio in corso di un accesso agli atti ex art. 2476 c.c. osti allo svolgimento dell’assemblea o attribuisca al socio il diritto a chiedere un rinvio, posto che l’art. 2479-bis comma quinto, concede a ciascun intervenuto il diritto di “opporsi alla trattazione dell’argomento” solo per il caso in cui l’assemblea si costituisca in forma totalitaria, o per assenza di regolare convocazione o per la richiesta di deliberare su materie non comprese nell’ordine del giorno.

Se l’assemblea di S.r.l. si costituisce regolarmente, i tempi e modi di convocazione idonei ad “assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare” sono quelli previsti dallo Statuto e in via suppletiva dalla legge (raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese: art. 2479-bis comma 1), di modo che, salvo che si deduca  che l’assemblea non può tenersi perché la convocazione non rispetta i tempi previsti dalla legge o dallo statuto e quindi non assicura la “tempestiva informazione”, non residua uno spazio per ottenere un’inibitoria giudiziale allo svolgimento dell’assemblea, perché il socio è individualmente non informato.

 

Data Sentenza: 23/10/2020
Registro: RG 17518 / 2020
Allegato:
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Data: 21/07/2021
Massima a cura di: Giulia Casarsa
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