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Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2019

Il confronto con le opere parte dell’archivio costituisce prova diretta nella valutazione del plagio

Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2019
Il confronto con le opere parte dell’archivio costituisce prova diretta nella valutazione del plagio

Nonostante l’opera nasca come disegno bidimensionale e la destinazione ad un impiego su prodotti industriali avvenga solo in un momento successivo, è riconosciuta la tutela quale opera del disegno industriale ex art. 2, n. 10, l.d.a. ove siano provati i requisiti di novità, creatività e valore artistico [nel caso di specie il valore artistico è stato riconosciuto per il costante interesse e l’apprezzamento degli ambienti culturali per l’opera dell’artista e l’allestimento di numerose mostre dedicate].

 

Nella valutazione del plagio di opere del design tutelate dall’art. 2, n. 10, l.d.a. , il confronto con le opere che fanno parte dell’archivio dell’artista, operato dal consulente tecnico anche attraverso l’analisi dei materiali e delle tecniche utilizzate, costituisce prova diretta e non solo indiziaria. [Nel caso di specie, dall’analisi condotta è emersa, infatti, la volontaria ripresa di forme plastiche, decori, colorazioni, temi e tecniche di rielaborazione dell’artista, del tutto simili a quelle originarie e tali da trarre in inganno il pubblico, date le minime differenze che solo un osservatore esperto può cogliere.]

Data Sentenza: 17/12/2019
Registro: RG 572 / 2018
Allegato:
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Data: 08/05/2022
Massima a cura di: Maria Beatrice Guardì
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