La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest’ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario per l’azione di responsabilità dei creditori esperita dal curatore ex art. 2394 c.c., atteso che i creditori non sono vincolati allo statuto.