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Tribunale di Cagliari, 8 Aprile 2022

La capacità distintiva propria di un marchio non viene meno a seguito della sua entrata nel linguaggio comune come “neotoponimo”

Tribunale di Cagliari, 8 Aprile 2022
La capacità distintiva propria di un marchio non viene meno a seguito della sua entrata nel linguaggio comune come “neotoponimo”

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d’impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

Data Sentenza: 08/04/2022
Registro: RG 2330 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/05/2023
Massima a cura di: Tiziana Bonanni
Tiziana Bonanni

Dottoranda di ricerca in diritto privato presso l'Università di Genova. Laurea con lode in Giurisprudenza e Master universitario in Giurista d'impresa.

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