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Tribunale di Bologna, 11 Marzo 2024, n. 792/2024

Responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. e condotte successive alla decisione

Tribunale di Bologna, 11 Marzo 2024, n. 792/2024
Responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. e condotte successive alla decisione

La responsabilità solidale dei soci di s.r.l. che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, prevista dall’art. 2476, comma 8 (già comma 7), c.c., non si estende alle condotte poste in essere a valle del procedimento decisionale. Qualora la cessione di una partecipazione della società a un socio sia deliberata con l’astensione di quest’ultimo e del socio suo amministratore, entrambi in conflitto di interessi, il fatto che essi abbiano poi stipulato il contratto senza pretendere una relazione di stima non è sussumibile nella norma, perché si tratta di una condotta successiva all’adozione della delibera ed estranea all’iter interno alla compagine sociale, che non integra una decisione intenzionale né un’autorizzazione, espressa o tacita, inserita nel percorso decisionale.

Rispondono invece in solido con l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., i soci che abbiano intenzionalmente votato a favore della cessione di una partecipazione sociale a un prezzo palesemente inadeguato, senza alcuna stima, o della concessione all’amministratore unico di un prestito estraneo all’oggetto sociale e a qualsiasi interesse della società, senza garanzie né termini certi di rimborso e senza successive iniziative di recupero.

Non è fonte di responsabilità per amministratori e soci la distribuzione ai soci di una parte della riserva straordinaria formata con gli utili di esercizi precedenti, liberamente disponibile e non vincolata da disposizioni di legge o di statuto, deliberata in assenza di segnali manifesti di crisi risultanti dai bilanci.

Costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dell’azione di responsabilità la lettera con cui il curatore, elencate le operazioni contestate, manifesti la volontà di ottenere il risarcimento e di agire in giudizio in mancanza di soddisfazione stragiudiziale, con espresso riferimento alla messa in mora. La prescrizione dell’azione spettante ai creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio diviene oggettivamente percepibile all’esterno, sicché non può dirsi iniziata prima dell’esercizio in cui risulta accertata la perdita del capitale.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore anche ai sensi dell’art. 2476, comma 1, c.c., il danno va quantificato in base all’accertata dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale e non è limitato all’ammontare del passivo ammesso, che non comprende le spese prededucibili della procedura. Il convenuto creditore chirografario ammesso al passivo non può opporre in compensazione il proprio credito, perché l’azione spettante ai creditori sociali, esercitata tramite il curatore, ha natura di azione di massa.

In mancanza di elementi per una diversa graduazione, la ripartizione interna della responsabilità tra i condebitori solidali resta regolata dalla presunzione di pari concorso prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c. Interessi e rivalutazione, pur costituendo componenti del danno risarcibile, devono essere allegati e provati.

Data Sentenza: 11/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 2421 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Andrea Bertini
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