Difetta il requisito della strumentalità della tutela cautelare in corso di causa quando il giudizio di merito pendente attiene all’accertamento di atti di concorrenza sleale, mentre in sede cautelare viene domandata la consegna di beni aziendali e di documenti contabili e fiscali: si tratta di domande eterogenee, riferite a beni della vita diversi, e la consegna di beni e documenti della stessa ricorrente non è idonea ad anticipare gli effetti dell’eventuale pronuncia di accoglimento delle domande di accertamento della concorrenza sleale e di risarcimento del danno. La strumentalità difetta a maggior ragione quando le scritture contabili di cui si chiede la consegna si riferiscono a un’epoca antecedente le asserite condotte concorrenziali e non è allegata la rilevanza di quei dati sul danno lamentato.
È generica, e va rigettata, la domanda cautelare di restituzione di beni aziendali che non individui i beni oggetto della richiesta e non offra certezza che essi si trovino nella disponibilità dei resistenti [nella specie, beni e documenti rimasti in un immobile oggetto di rilascio forzoso]; la consegna dei beni rimasti nell’immobile rilasciato è questione che rientra nell’ambito dell’esatta esecuzione dell’ordine di liberazione nella procedura esecutiva.