È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la precedente fase cautelare ante causam, ove tale procedimento si sia concluso con ordinanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 669 decies c.p.c., intervenuta prima dell’introduzione del giudizio di merito. La revoca del sequestro ante causam comporta infatti la conclusione del procedimento cautelare e il venir meno della necessità di introdurre il giudizio di merito, sicché la parte ricorrente aveva l’onere di richiedere le spese e i compensi relativi alla fase cautelare nell’ambito del procedimento di revoca. In applicazione dell’art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese va chiesta all’esito del processo e deve essere pronunciata dal giudice adito con il provvedimento che lo chiude.
La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può essere anche tacita, trovando espressione in un c.d. comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. L’effettivo esercizio di una simile facoltà viene dalla giurisprudenza di legittimità inquadrato nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. c.c., con l’applicazione delle relative regole. Per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto. A tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. Non è pertanto sufficiente la mera inerzia o il silenzio.