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Tribunale di Napoli, 30 Gennaio 2025

Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative

Tribunale di Napoli, 30 Gennaio 2025
Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

Data Sentenza: 30/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro: RVG 17403 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2026
Massima a cura di: Simone Iaione
Simone Iaione

Praticante avvocato presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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