L’utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell’art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti ed eventi effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento della società, secondo le previsioni dell’art. 2484 c.c. o le ulteriori di legge o di statuto.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci o la continuata inattività dell’assemblea – quali cause di scioglimento ai fini dell’art. 2484 c.c. – ricorrono quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. In altre parole, ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia.