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Tribunale di Bari, 5 Febbraio 2025

L’onere della prova della nullità e il periculum in mora in materia di contraffazione di brevetti

Tribunale di Bari, 5 Febbraio 2025
L’onere della prova della nullità e il periculum in mora in materia di contraffazione di brevetti

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo; nel procedimento cautelare per contraffazione l’eccezione di nullità del brevetto sollevata genericamente dal resistente, senza allegazioni né supporto probatorio, non vale a escludere il fumus boni iuris, né sono idonei di per sé a invalidare il titolo gli eventuali rapporti commerciali intercorsi tra le parti prima della registrazione del brevetto.

In tema di contraffazione di brevetti, sussiste il periculum in mora ove si consideri che la commercializzazione dei prodotti contraffatti arrecherebbe un danno in termini di sviamento di clientela e di svilimento del brevetto non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l’estrema difficoltà di determinare l’entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all’esito del giudizio di merito.

Nessun provvedimento cautelare o di condanna alle spese può essere adottato in danno della società resistente sottoposta medio tempore a liquidazione giudiziale, dovendo ogni ragione di credito nei suoi confronti essere accertata dinanzi al giudice delegato.

Data Sentenza: 05/02/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paola Cesaroni
Registro: RG 6920 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Alfredo Buccella
Alfredo Buccella

Avvocato del Foro di Napoli (Albo n. 25359), specializzato in diritto civile all'Università di Camerino. Si occupa di diritto delle imprese, concorrenza sleale e proprietà industriale. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese dal 2023; autore di contributi di dottrina su IlCaso.it. Sito professionale: www.dirittodelleimprese.it

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