Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.