La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la concorrenza sleale per denigrazione richiede che la condotta sia riconducibile a un’attività imprenditoriale concorrente ovvero sia stata posta in essere con il concorso di un soggetto imprenditoriale; in difetto di tali presupposti, le relative condotte non sono configurabili. Le medesime condotte non possono, inoltre, fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in assenza di una specifica allegazione e della prova del danno ingiusto causalmente conseguente alle condotte dedotte, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio potenziale.
In assenza di specifici obblighi statutari o contrattuali, la mancata prestazione di attività lavorativa in favore della società non costituisce violazione dei doveri del socio né inadempimento del contratto sociale; parimenti, la mancata partecipazione alle assemblee, costituendo esercizio di un diritto e non adempimento di un dovere inerente allo status di socio, non può essere qualificata come condotta inadempiente.