In tema di controllo giudiziario sulla gestione della società ex art. 2409 c.c., occorre precisare che la nomina dell’amministratore giudiziario da parte del tribunale costituisce rimedio di natura eccezionale e residuale, adottabile solo ove le gravi irregolarità accertate risultino attuali e non adeguatamente rimosse. Ne consegue che il provvedimento non può essere disposto qualora, nel corso del procedimento, la società abbia provveduto alla sostituzione dell’organo gestorio e dimostrato l’adozione di misure idonee al ripristino della legalità e alla rimozione delle criticità riscontrate, venendo meno il presupposto della persistente gravità richiesto dalla norma.