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Tribunale di Catania, 22 Maggio 2025

Nomina dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. e rimozione sopravvenuta delle irregolarità gestori

Tribunale di Catania, 22 Maggio 2025
Nomina dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. e rimozione sopravvenuta delle irregolarità gestori

In tema di controllo giudiziario sulla gestione della società ex art. 2409 c.c., occorre precisare che la nomina dell’amministratore giudiziario da parte del tribunale costituisce rimedio di natura eccezionale e residuale, adottabile solo ove le gravi irregolarità accertate risultino attuali e non adeguatamente rimosse. Ne consegue che il provvedimento non può essere disposto qualora, nel corso del procedimento, la società abbia provveduto alla sostituzione dell’organo gestorio e dimostrato l’adozione di misure idonee al ripristino della legalità e alla rimozione delle criticità riscontrate, venendo meno il presupposto della persistente gravità richiesto dalla norma.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro: RVG 1889 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/05/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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