L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgono in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. Nella prima delle due cause di scioglimento la paralisi dell’assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscono la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l’adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell’organo amministrativo e l’approvazione del bilancio. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l’hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci.
Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto configurabili sintomi sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni, circostanza ravvisabile in situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, od in presenza di dissidio tra i soci irreversibile e definitivo, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.
La dichiarazione di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., può essere accertata dall’amministratore, che vi provvede, con le modalità del terzo comma dell’art. 2484 c.c. Il tribunale ha dunque potere di intervento, ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., solo in caso di omissione di tali adempimenti da parte degli amministratori, su istanza di singoli soci od amministratori o dei sindaci.