In presenza di una clausola statutaria che, in deroga al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., preveda il diritto di prelazione in favore dei soci e stabilisca, al contempo, che la relativa procedura non debba essere seguita qualora tutti i soci prestino il loro assenso alla cessione, non può ritenersi sussistente un assenso preventivo e incondizionato del prelazionario qualora la cessione venga conclusa a condizioni diverse da quelle rispetto alle quali egli aveva espresso il proprio consenso. In tale ipotesi, la cessione della partecipazione non produce effetti nei confronti della società.