Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, sono i singoli soci, i sindaci e gli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inerte. Contraddittori necessari sono i soci, mentre tra i legittimati passivi non figura la società, che non è di per sé portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci: ancorché il procedimento non sia di natura contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento degli altri soggetti che compongono la compagine, naturali controinteressati rispetto alla richiesta dichiarazione di scioglimento e liquidazione, poiché i provvedimenti richiesti hanno effetto diretto sul contratto sociale.
La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla sola società non sana l’omessa notificazione all’altro socio, che è l’unico litisconsorte necessario, non essendo la società titolare di un interesse giuridico alla partecipazione al procedimento ma soltanto di un interesse di fatto al suo esito; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c. e la definizione in rito del procedimento per difetto dei suoi contraddittori naturali, senza che possa essere concessa la rimessione in termini richiesta dopo la scadenza del termine per la notifica e senza l’indicazione di una causa non imputabile al ricorrente.