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Tribunale di Milano, 13 Giugno 2025

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.: sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, soccombenza virtuale e inapplicabilità dell’art. 2476, comma 4, c.c.

Tribunale di Milano, 13 Giugno 2025
Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.: sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, soccombenza virtuale e inapplicabilità dell’art. 2476, comma 4, c.c.

Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, seconda parte, c.c., la sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, iscritta nel registro delle imprese, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dovendo le condizioni dell’azione sussistere al momento della decisione; cessa conseguentemente anche l’ufficio del curatore speciale nominato alla società ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi dell’amministratore, il cui compenso grava sulla società e non rientra tra le spese processuali.

Ai fini della regolamentazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza del ricorso sotto il profilo del fumus boni iuris della mala gestio e del periculum in mora, e non l’art. 2476, comma 4, c.c.: tale norma attiene alla distribuzione dell’onere delle spese tra i due soggetti legittimati in via concorrente a proporre l’azione sociale di responsabilità, la società e il socio sostituto processuale, e non deroga alla regola della soccombenza per esonerare l’amministratore; essa non si applica comunque all’azione di revoca, nella quale la legittimazione del socio è propria ed esclusiva, come si desume dagli artt. 2259 e 2409 c.c.

Integra fumus di mala gestio l’allegazione dello stesso amministratore secondo cui i pagamenti a società a lui riconducibili costituirebbero il compenso per la sua attività gestoria, poiché il compenso, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., deve essere determinato dall’assemblea e non può essere autoliquidato dall’amministratore né corrisposto a un terzo che non abbia reso alcuna prestazione alla società.

Data Sentenza: 13/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Marconi
Registro: RG 7875 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Nicolò Torresi
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