Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c., la capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti [nella specie, arredo urbano: panchine, cestini, pensiline, fioriere, dissuasori] può essere desunta dall’ampia e risalente presenza sul mercato dei prodotti stessi, documentata da cataloghi e fatture pluriennali, dalla loro riconoscibilità attestata da premi, partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali e installazioni in luoghi noti, dall’ampia libertà di forme esistente nel settore, dalla corrispondenza di alcuni prodotti a modelli registrati, nonché dall’essenzialità, eleganza e qualità estetiche ed ergonomiche delle forme; l’imitazione massiva e sistematica dell’intera gamma da parte del concorrente, con denominazioni evocative di quelle dell’imitato, conferma di per sé il carattere distintivo delle forme copiate e integra altresì concorrenza parassitaria.
Nella liquidazione del danno da contraffazione di modelli e da imitazione servile secondo il criterio della retroversione degli utili, dagli incassi del contraffattore vanno detratti soltanto i costi documentati per la produzione o l’acquisto dei prodotti imitati, non anche costi fissi, incrementali o fiscali genericamente allegati e non provati, tanto più quando il contraffattore sia privo di rete distributiva, uffici tecnici e personale interno e si limiti a ordinare da terzi la riproduzione dei prodotti altrui; è inoltre risarcibile il danno all’immagine commerciale, liquidabile in una percentuale del mancato guadagno, conseguente alla diluizione della distintività dei prodotti imitati.