Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio prognostico sulla sussistenza del diritto, costituisce un riferimento privilegiato rispetto ai pareri pro veritate prodotti dalla parte che eccepisce la nullità; in presenza di allegazioni generiche sulla mancanza di attività inventiva e sull’insufficiente descrizione non occorre disporre consulenza tecnica sulla validità del titolo.
Allorché il procedimento industriale del terzo, asseritamente in contraffazione di un brevetto di procedimento, non attui la fase che rappresenta il cuore inventivo del procedimento brevettato, individuato alla luce delle limitazioni introdotte nel corso della procedura di concessione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti [nella specie, metodo agronomico per vegetali a residuo zero di fitofarmaci, il cui nucleo inventivo consisteva nell’esecuzione delle analisi entro ventiquattro ore dal prelievo dei campioni], deve escludersi l’appropriazione dell’idea caratterizzante l’altezza inventiva e va negata la contraffazione letterale; la contraffazione per equivalenti è parimenti esclusa quando il procedimento del terzo coincida con la tecnica già nota dell’agricoltura di precisione, rispetto alla quale gli esaminatori hanno circoscritto l’apporto inventivo del brevetto.
Non integra concorrenza sleale per appropriazione di pregi o per violazione di norme pubblicistiche la commercializzazione di prodotti presentati come ottenuti con produzione integrata e a residuo zero, quando il concorrente rispetti effettivamente le linee guida e i disciplinari cui si è vincolato e che dichiara al pubblico.