La delibera assembleare che approva l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore costituisce un presupposto suscettibile di regolarizzazione ex tunc che attiene alla legittimazione processuale della parte; nessuna norma impone che tale delibera sia prodotta a pena di inammissibilità in allegato alla prima difesa utile al rilievo di controparte, essendo sufficiente che la produzione documentale avvenga nei termini di legge, in quanto idonea a sanare retroattivamente il processo; il principio di giusta durata del processo impone, infatti, di dare rilievo a una produzione documentale tempestiva piuttosto che costringere la parte a riproporre ex novo il giudizio.
All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e, pur potendo rilevare come giusta causa di revoca, non rileva come autonoma fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Tuttavia, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste e della diligenza dimostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. Il principio della business judgment rule non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica né, a fortiori, in caso di inequivoche violazioni di legge. La violazione dei limiti della delega, analogamente alla violazione di norme di legge, è già di per sé causa di responsabilità dell’amministratore, senza che tale comportamento sia sottoponibile alla business judgment rule, che attiene alla discrezionalità gestoria e non al compimento di attività prive di discrezionalità, quale l’astenersi dal violare i limiti della delega. La negligenza del consiglio di amministrazione nel verificare le pattuizioni contrattuali non integra ratifica dell’operato dell’amministratore delegato che abbia sottoscritto il contratto in assenza dei relativi poteri di firma.