Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di una s.p.a., conseguente all’operare di una clausola simul stabunt simul cadent] conduce alla richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve provvedere con sentenza e non con ordinanza: tra i possibili esiti processuali di una conciliazione – la doppia diserzione delle udienze ex art. 309 c.p.c., la rinuncia agli atti, il verbale di conciliazione e la cessazione della materia del contendere – ciascuno ha la propria forma, e la cessazione della materia del contendere ha un contenuto decisorio, pur modesto, limitato all’accertamento che non vi è più lite sull’oggetto del giudizio, senza alcuna decisione di merito; le spese possono essere integralmente compensate su concorde richiesta delle parti.
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo, la società deve essere rappresentata da un curatore speciale, poiché gli amministratori nominati con la delibera contestata si trovano in conflitto di interessi, essendo inevitabilmente orientati alla conferma della delibera che li ha nominati.