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Tribunale di Firenze, 3 Giugno 2025, n. 1884/2025

Amministratore di diritto e amministratore di fatto: permanenza dell’obbligo di vigilanza, prelievi di cassa ingiustificati e natura di debito di valuta della restituzione

Tribunale di Firenze, 3 Giugno 2025, n. 1884/2025
Amministratore di diritto e amministratore di fatto: permanenza dell’obbligo di vigilanza, prelievi di cassa ingiustificati e natura di debito di valuta della restituzione

L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso la società, poiché egli resta tenuto a esercitare la funzione con la diligenza richiesta e ha un costante obbligo di informarsi e vigilare, dovendo altrimenti dimettersi; l’allegazione di avere affidato la gestione a un socio per ragioni di salute, rimasta priva di prova, non vale dunque a escludere la responsabilità dell’amministratore unico, che risponde anche della dispersione di un bene sociale lasciato nella disponibilità del socio senza attivarsi per ottenerne la restituzione.

I prelievi di cassa eseguiti dall’amministratore senza giustificazione documentata costituiscono condotta distrattiva, e l’allegazione non provata che le somme siano state impiegate per pagare in nero retribuzioni e utenze non ne esclude la rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità promossa dal curatore; l’obbligazione di restituire le somme prelevate sine titulo ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo ma non la rivalutazione monetaria.

Data Sentenza: 03/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 1295 / 2019
Allegato:
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Data: 24/09/2026
Massima a cura di: Biagio Freda
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