L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso la società, poiché egli resta tenuto a esercitare la funzione con la diligenza richiesta e ha un costante obbligo di informarsi e vigilare, dovendo altrimenti dimettersi; l’allegazione di avere affidato la gestione a un socio per ragioni di salute, rimasta priva di prova, non vale dunque a escludere la responsabilità dell’amministratore unico, che risponde anche della dispersione di un bene sociale lasciato nella disponibilità del socio senza attivarsi per ottenerne la restituzione.
I prelievi di cassa eseguiti dall’amministratore senza giustificazione documentata costituiscono condotta distrattiva, e l’allegazione non provata che le somme siano state impiegate per pagare in nero retribuzioni e utenze non ne esclude la rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità promossa dal curatore; l’obbligazione di restituire le somme prelevate sine titulo ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo ma non la rivalutazione monetaria.