L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha natura unitaria e inscindibile e cumula le azioni della società e dei creditori sociali, sicché può fondarsi sui presupposti dell’una e dell’altra, nel rispetto delle regole e degli oneri probatori propri di ciascuna. L’amministratore unico di s.r.l. risponde dei danni cagionati alla società e ai creditori quando siano accertate, anche mediante consulenza tecnica, condotte di mala gestio quali indebiti prelievi di somme sociali, finanziamenti a sé e ai familiari estranei all’oggetto sociale e non rimborsati, incasso di crediti sociali non riversati nelle casse della società, omesso versamento dei residui decimi del capitale e omesso pagamento di tributi e contributi, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi e accessori ammessi al passivo; il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi alle scadenze è uno dei primi doveri dell’amministratore.
L’omessa consegna al curatore delle disponibilità di cassa risultanti dalla contabilità, in assenza di allegazioni idonee a giustificarne l’evoluzione successiva, consente di ritenere che le rimanenze siano andate perse, distrutte o distratte, con corrispondente danno per la società e per i creditori; il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione e interessi, e la condanna conferma il sequestro conservativo concesso ante causam.