Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che disperda l’attivo sociale con operazioni antieconomiche o in conflitto di interessi [nella specie, dismissione dell’intero attivo a beneficio della società affittuaria dell’azienda, amministrata dal figlio]. Quando l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca una ricostruzione analitica, il danno può essere liquidato in via equitativa nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, purché la condotta sia astrattamente idonea a porsi come causa del dissesto e il curatore indichi le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi; l’idoneità causale è tanto più evidente quando il valore contabile dell’attivo distratto superi l’intero passivo. È irrilevante che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata senza la costituzione della società per l’omessa comunicazione della notifica da parte di una dipendente.
Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dal momento in cui si cristallizza il danno e fino al passaggio in giudicato, dopo il quale sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; non spettano interessi compensativi sulla somma rivalutata in difetto di prova di un suo impiego produttivo. In presenza dell’attestazione di assenza di fondi della procedura, le spese sono liquidate in favore dello Stato.