Nella valutazione del fumus richiesto per la descrizione ex art. 129 c.p.i., il diritto di cui va riscontrata la verosimile fondatezza è quello processuale all’acquisizione della prova della violazione, che non opera automaticamente ma presuppone l’accertamento sommario della titolarità e validità della privativa e della sua violazione. Il titolare del brevetto che lamenti una violazione necessariamente sopravvenuta da parte di chi era prima autorizzato a utilizzare l’invenzione o i prodotti realizzati sulla base del titolo, anche implicitamente o in forza di accordi, ha l’onere di allegare specificamente il fatto che ha privato di efficacia l’autorizzazione; in difetto non è configurabile alcuna violazione [nella specie, fotobioreattori per la coltura di alghe realizzati presso lo stabilimento della resistente nell’ambito di una collaborazione tra le parti, con doglianza riferita in realtà al mancato pagamento di un corrispettivo].
Non sussiste il periculum della descrizione quando il ricorrente fosse a conoscenza della presenza degli impianti fin da prima del deposito del brevetto e abbia proposto il ricorso a distanza di anni, senza allegare quando sarebbe venuta meno l’autorizzazione all’uso; alla revoca del decreto emesso inaudita altera parte segue la condanna del ricorrente alle spese, con le spese della descrizione poste a suo carico nei rapporti interni.