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Corte d'appello di Ancona, 23 Luglio 2024, n. 1161/2024

Esclusione del socio da società cooperativa per attività concorrenziale

Corte d'appello di Ancona, 23 Luglio 2024, n. 1161/2024
Esclusione del socio da società cooperativa per attività concorrenziale

In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo stesso “svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali” è determinata nell’individuare gli elementi costitutivi della condotta che giustificano l’esclusione, e si tratta di valutazione svolta ex ante nello statuto non sindacabile in sede giudiziale.

Compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine – soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all’interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica – della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all’interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo.

Ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa per attività concorrenziale, non è richiesto l’accertamento di un nocumento effettivo per la società, atteso che quella che viene in rilievo è in sé la condotta lesiva tenuta dal socio rispetto agli interessi della società alla luce sia del principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia dell’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula – in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo – il reciproco affidamento dei soci. [Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività concorrenziale nel medesimo settore ed ambito spaziale, a mezzo di una società di cui il socio possedeva la quasi totalità delle quote, integrasse profili di gravità tali da giustificare la deliberata esclusione.]

Data Sentenza: 23/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro: RG 273 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2026
Massima a cura di: Alessandro Bello
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