Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato; l’autorizzazione non deve però necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, bastando che intervenga prima della decisione [nella specie, delibera prodotta in corso di causa].
Il conflitto di interessi dell’amministratore va accertato in concreto, con riferimento alla singola operazione e al suo contenuto: non basta la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due parti contrattuali, né un interesse del terzo diverso o contrario a quello sociale, occorrendo un interesse incompatibile, tale che l’operazione non risponda ad alcun interesse della società e le sia pregiudizievole. Trattandosi di atto gestorio coperto dalla regola dell’insindacabilità delle scelte di merito, spetta a chi agisce provare gli indici di anomalia del contesto e il danno: va respinta la domanda fondata su allegazioni generiche, relative a pareri non seguiti da atti dispositivi o a condotte prive di danno dedotto.