Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tra l’altro, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Nella cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’intervenuta cessione di uno specifico credito azionato e la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario può essere dimostrata anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria sia nella disponibilità del cessionario, anche quando il link indicato nell’avviso non consenta più di consultare l’elenco dei debitori ceduti [nella specie, azione della società cessionaria contro il socio della s.r.l. cancellata debitrice, rimasto contumace].