La condizione, ai sensi dell’art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.
Il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
i) l’azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia; ii) ovvero la l’azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l’altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall’assunzione della garanzia per un’obbligazione priva di termine. [Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dello stato di insolvenza della società debitrice; né può dirsi integrato il presupposto del decorso al momento dell’esercizio dell’azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione].