Non integra il presupposto dell’azione dei creditori sociali ex art. 2476, comma 6, c.c. la mera allegazione del danno da inadempimento contrattuale della società, essendo invece necessario dedurre e provare un danno da defalcazione, ossia la diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Integra, invece, danno diretto risarcibile ex art. 2476, comma 7, c.c. la condotta dell’amministratore che, dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del relativo precetto, trasferisca la liquidità sociale su un conto corrente intestato a sé medesimo, impedendo al creditore di iniziare utilmente l’esecuzione forzata [nella specie, condanna dell’amministratore al risarcimento di circa 43.000 euro in favore del fornitore creditore]. Tale comportamento è privo di causa giustificativa, lede direttamente la posizione del creditore procedente e non è reso lecito dal successivo impiego delle somme per il pagamento di altri debiti sociali.
Va invece esclusa la responsabilità dei presunti amministratori di fatto, poiché tale qualità richiede lo svolgimento sistematico e continuo di attività gestorie tipiche, non essendo sufficiente il compimento di atti occasionali o la mera partecipazione a singoli incontri o trattative.