Nelle cooperative la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sui diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata in senso estensivo, comprendendo sia la fase di scioglimento del vincolo associativo, con la domanda del socio receduto o escluso alla liquidazione della quota, sia le prestazioni di scambio attuative dello scopo mutualistico.
Nelle cooperative agricole l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti non è un autonomo contratto di scambio estraneo al rapporto sociale, ma un obbligo a contrarre che trova la propria fonte nello statuto e la propria causa in concreto nello scopo mutualistico: per il collegamento negoziale tra lo scambio cosa-prezzo e il contratto sociale, anche le domande di pagamento del prodotto conferito sono attratte dalla clausola compromissoria [nella specie, latte conferito al caseificio sociale; dichiarata l’incompetenza in favore degli arbitri, con spese compensate per le fasi successive all’adesione dell’attore all’eccezione].