Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può integrare una grave irregolarità gestoria, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario quando determini un concreto pericolo di danno per la società: le scelte organizzative dell’organo gestorio rientrano nella business judgment rule, ma restano sindacabili sotto il profilo dell’adeguatezza e della ragionevolezza.
L’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato, è incaricato di regolarizzare la situazione organizzativa e contabile, predisporre i bilanci non redatti e convocare l’assemblea per la loro approvazione, riferendo al tribunale in caso di mancata approvazione per l’eventuale attribuzione dei poteri assembleari ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.c., valutare le ipotesi di liquidazione o di accesso a procedure concorsuali e decidere discrezionalmente sull’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore revocato [nella specie, s.p.a. con amministratore unico; spese poste in solido a carico dell’amministratore e dei sindaci].