Il periculum in mora del sequestro conservativo non può fondarsi su mere allegazioni o timori soggettivi del creditore, ma richiede la deduzione e la prova di elementi oggettivi, anche indiziari, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o soggettivi, desumibili da atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio, da valutare con un prudente apprezzamento complessivo; non occorre che il depauperamento sia in atto, ma deve risultarne probabile la verificazione.
Va pertanto respinto il ricorso della socia receduta che chieda il sequestro dei beni della s.r.l. a garanzia del credito alla liquidazione della quota, già oggetto del procedimento ex art. 2473 c.c., senza allegare atti dismissivi e a fronte della consistenza del patrimonio sociale, costituito da immobili e da riserve risultanti dal bilancio, come riconosciuto dalla stessa ricorrente.