Il recesso dalla s.r.l. fa sorgere un diritto di credito del socio al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da liquidare secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo, utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale.
Finché perdura tra il socio e la società la contestazione sulla validità ed efficacia del recesso, non è ammissibile il ricorso per la nomina dell’esperto chiamato a determinare il valore della quota, che presuppone la certezza giuridica del recesso e della sua data [nella specie, reclamo rigettato contro il diniego della nomina, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che aveva riconosciuto la legittimità del recesso].